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SICILIA – Stop al lockdown: ripartono le attività. Spostamenti senza autocertificazione, resta l’obbligo di mascherine.

SICILIA – Stop al lockdown: ripartono le attività. Spostamenti senza autocertificazione, resta l’obbligo di mascherine.
Maggio 18
15:50 2020

Parte da oggi l’attesa fase di allentamento del lockdown. Si riprende, seppur con un po’ di paura, una certa normalità. Sono stati firmati ieri sera sia il decreto Conte che l’Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Siciliana con cui si disciplina la ripresa delle attività nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell’uso dei dispositivi di protezione. L’ordinanza del presidente della Regione avrà validità dal 18 maggio 2020 al 7 giugno 2020.

Saremo liberi, quindi, di spostarci all´interno della regione senza dover compilare noiose autocertificazioni ma avremo l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e, nei luoghi aperti, laddove ci sia il rischio di assembramenti o non si possa mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Potremo tornare a incontrare gli amici e invitarli a casa. Così come potremo ricominciare a svolgere da subito attività sportiva e in palestra, anche al chiuso, mentre per la piscina si dovrà aspettare il 25 maggio.

Ecco, in pillole, l’ordinanza n. 21 del Presidente della Regione:

Obbligo di mascherina: Dovremo imparare a portare sempre con noi una mascherina: è sempre obbligatorio l’uso – con copertura di naso e bocca – all´interno dei locali pubblici chiusi mentre andrà indossata all´aperto se non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Non sono soggetti all´obbligo di mascherina i bambini che abbiano meno di sei anni e coloro che abbiano una qualche forma di disabilità che ne renda incompatibile l´uso.

E´ esonerato dall´uso anche chi svolge attività motoria purché,  durante l’attività fisica, mantenga il distanziamento interpersonale di due metri e salvo l´obbligo di utilizzo alla fine dell’attività sportiva, se necessario.

Attività economiche e produttive: Sono consentite tutte le attività previste dal dpcm 17 maggio 2020 che dovranno essere svolte sempre nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni. Il mancato rispetto delle Linee guida determina: la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richiesti, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.

In particolare si tratta dei seguenti settori: ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche. 

Attività di ristorazione: Sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. Le attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate a partire dall´8 giugno 2020.

Stabilimenti balneari e spiagge: Sono autorizzate le attività collegate all´apertura degli stabilimenti balneari, compresa l’attività di incontro con la clientela e l’utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.

Le cabine degli stabilimenti balneari potranno essere affittate anche a più persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e a condizione che l’ingresso sia riservato ad una una persona per volta.

Strutture ricettive: Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari.

Servizi alla persona: Sono autorizzati, anche al domicilio, i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti sempre nel rispetto dell’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Attività commerciali e artigianali: Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (compresi centri commerciali e outlet), quelle di vendita di beni e servizi (ad esempio autoscuole, agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali.

Per quanto riguarda le autoscuole sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche se i mezzi utilizzati consentono il rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio.

Sono autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini. Per quanto riguarda i mercati i sindaci potranno disciplinarne lo svolgimento con propria ordinanza, limitandone eventualmente giorni e orari di accesso e vietando, se necessario, l’autorizzazione all´apertura dei c.d. mercati rionali.

Musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche: I parchi archeologici e i luoghi di cultura all´aperto sono aperti dal 18 maggio.

I musei, gli archivi storici e le biblioteche saranno aperti al pubblico a partire dal 25 maggio.

Manifestazioni, eventi e spettacoli: Continuano ad essere vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall´8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle condizioni epidemiologiche dell’Isola.

Sono autorizzate a partire dal 18 maggio le manifestazioni che prevedono la possibilità di distanziamento tra il pubblico e che si svolgano “in forma statica”. L’autorità di Pubblica sicurezza nell´autorizzazione dovrà indicare il numero dei partecipanti ammesso da determinarsi in rapporto proporzionale agli spazi disponibili.

Discoteche, teatri e cinema all´aperto riprenderanno l´attività a partire dall´8 giugno. Per queste si è in attesa delle linee guida regionali.

Chiusura nei giorni domenicali e festivi: Gli esercizi commerciali rimangono chiusi al pubblico nei giorni di domenica e nei festivi. Fanno eccezione farmacie, edicole, bar, ristorazione e fiorai. Durante queste giornate rimane autorizzato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell´ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nella media e grande distribuzione, ovvero dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Stage professionali e tirocini formativi: Sono autorizzati gli stage professionali e i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali) finalizzati alla c.d. formazione.

Trasporto pubblico locale su gomma e marittimo: I servizi vengono assicurati – nella fascia oraria 6-21 – garantendo gradualmente fino al 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione. L´accesso ai passeggeri è consentito nella misura massima del 40%.

Attività sportive: A partire dal 18 maggio potranno riprendere tutte le attività sportive individuali, (ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti) purché nel rispetto della distanza di sicurezza e delle norme di contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati a riprendere le attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. All´interno delle strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti. Le piscine potranno riaprire a partire dal 25 maggio.

Soggetti positivi al Covid-19: Coloro che siano risultati positivi al Covid-19 dovranno mantenere uno stato di isolamento in quarantena per la durata di quattordici giorni a far data dall´accertamento di positività del contagio ed hanno l’obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. 

A conclusione del suddetto periodo sono sottoposti al tampone rinofaringeo.

Rientro in Sicilia: Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando il modulo previsto; comunicare la presenza nell´Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio per 14 giorni cercando di mantenere il distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti e facendo aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. A conclusione della quarantena i soggetti in isolamento dovranno sottoporsi a tampone rinofaringeo.

Regime di sorveglianza per i lavoratori esenti dall´isolamento domiciliare: Non sono soggetti alla quarantena coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonchè i dipendenti pubblici coinvolti nella gestione dell´emergenza;

b) appartenenti alle Forze dell´ordine, Forze armate, Corpo dei Vigili del fuoco, Magistrati, titolari di cariche parlamentari e di governo;

c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;

d) lavoratori pendolari ed equipaggi dei mezzi di trasporto;

e) cittadini siciliani che per brevi periodi debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per documentate esigenze cliniche e – per l´ipotesi di non autosufficienza o di terapie salvavita – un proprio accompagnatore; nei confronti di questi soggetti la struttura ospedaliera provvede immediatamente ad effettuare il tampone rinofaringeo;

f) genitori che debbano fare ingresso o rientro nel territorio regionale per motivi di ricongiungimento, anche temporaneo in caso di separazione e/o divorzio, al figlio minore.

I lavoratori di cui all´allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e ss.mm.ii. sono sottoposti, anziché alla quarantena obbligatoria, al regime di sorveglianza sanitaria. Le stesse disposizioni si applicano anche a coloro che per esigenze di lavoro si rechino – occasionalmente o periodicamente e per periodi brevi in altre Regioni del territorio nazionale.

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 gli stessi devono sospendere l´attività e informare il Medico di medicina generale ovvero il Dipartimento di Prevenzione dell´Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Attraversamento dello Stretto di Messina: I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all´invio della dichiarazione, il modello verrà restituito con il “visto” di autorizzazione. Tale visto deve essere esibito al personale addetto al controllo al momento dell’imbarco.

Disposizioni per le Isole minori: I sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica dovranno concordare misure di salvaguardia per l’accesso alle Isole, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all´approvazione dell’Assessorato della Salute.

Redazione da comunicato stampa

 
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