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SAN PIERO PATTI – Ornella Trovato reintegrata nella carica di sindaco con provvedimento del Presidente del Tar

SAN PIERO PATTI – Ornella Trovato reintegrata nella carica di sindaco con provvedimento del Presidente del Tar
Aprile 24
20:52 2017

Nel ricorso iscritto al n. 978 del 20 Aprile 2017, con cui il Sindaco di S.Piero Patti Ornella Trovato, difesa dall’avv. Paolo Starvaggi, ha impugnato la decadenza dalla carica di Sindaco, il Presidente del TAR Palermo, con decreto presidenziale del 24/04/2017, ha accolto la tutela cautelare monocratica richiesta ed annullato il provvedimento di scioglimento degli organi comunali, proposto dall’Assessore alle Autonomie Locali ed emesso dal Presidente Crocetta, a seguito del parere del CGA che, in sede consultiva, ha statuito che il Presidente della Regione, restìo a firmare i decreti di scioglimento, non ha il potere di disapplicare una legge varata dall’Ars, quand’anche in palese contrasto con la Costituzione.

Sono stati già dichiarati decaduti i Sindaci di San Piero Patti, Castiglione di Sicilia, Valdina, Monforte San Giorgio, Monterosso Almo, Calatafimi Segesta e Casteldaccia, anche se, ma come abbiamo visto, il Sindaco di S.Piero Patti è stata già rimessa in sella dal Giudice Amministrativo. Inoltre sono stati già inseriti tra i comuni che andranno alle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno, anche quei comuni colpiti da provvedimento di scioglimento che non risultavano in scadenza di mandato.

Contro la norma dell’ARS, in particolare l’art. 2 L.R. n. 6 del 29/03/2017, che ha disposto l’immediata decadenza dei Sindaci e delle Giunte in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dei Consigli comunali, è insorto l’Anci Sicilia ed i Sindaci Siciliani, quasi tutti a rischio scioglimento a seguito delle verifiche avviate qualche giorno fa dall’Assessore Lanteri.

Anche il partito democratico si è schierato con i Sindaci, ed ha annunciato la predisposizione di un emendamento soppressivo della norma, in considerazione del fatto che spesso il ritardo nell’approvazione dei bilanci viene determinato dal mancato trasferimento delle risorse da parte della regione e che comunque bisogna restituire alle autonomie locali la certezza della governabilità, così come prevista la norma introduce una sfiducia mascherata che mette nelle mani di qualche consigliere insoddisfatto l’esito del voto popolare.

Nel ricorso presentato dall’avv. Paolo Starvaggi viene sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma approvata dall’ARS, con un colpo di mano, a scrutinio segretato, nella tarda serata del 29/03/2017.

I profili di illegittimità costituzionale sollevati riguardano i piu’ elementari principi di democrazia e partecipazione alle scelte politiche del Paese, oltre che i principi di uguaglianza e non discriminazione irragionevole. Nel ricorso viene fatto valere che la norma incriminata viola i canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell’azione amministrativa, e dunque gli articoli 2, 3, 51, 97 e 117 in combinato disposto con l’art. 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Inoltre nel ricorso si fa rilevare che la questione dell’allineamento della disciplina regionale a quella nazionale rispetto agli effetti della mancata approvazione del bilancio, in forza della quale dei deputati regionali troppo interessati a piegare le norme ad interessi di bottega, legati a fare decadere qualche Sindaco per scalare le amministrazioni dei comuni di riferimento, non tiene conto del fatto che a livello nazionale il sindaco decade in caso di mancata approvazione del Bilancio in quanto risulta anche Presidente del consiglio comunale e presiede l’organo sanzionato per non avere posto in essere un adempimento di propria competenza, ma in Sicilia dove il Sindaco non fa parte del Consiglio comunale non lo si può fare decadere in virtù di una norma di natura sanzionatoria, che, pacificamente, non può riguardare un organo diverso da quello inadempiente e comunque non può avere applicazione retroattiva e/o analogica.

Il Presidente del TAR ha rimesso le parti all’udienza di camera di consiglio del 18/05/2017, ma per quella data potrebbe anche cessare la materia del contendere, se l’ARS dovesse approvare l’emendamento soppressivo della norma preannunciato dal partito democratico. Ed è ragionevole ritenere che per i deputati dell’ARS avrà un certo peso la posizione assunta dal TAR di Palermo, con la tutela monocratica concessa inaudita altera parte, tenuto conto che forse mai in passato il Giudice amministrativo aveva concesso tale misura quando a fondamento dell’illegittimità dell’atto veniva posta, come in questo caso, la questione di legittimità costituzionale di una norma di legge.

Però allo stato la sospensiva ottenuta dal Sindaco di S.Piero Patti non ha effetto rispetto agli altri Sindaci dichiarati decaduti, in quanto i provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo non hanno efficacia erga omnes ma fanno stato solo tra le parti del giudizio.

Sono soddisfatta, dichiara il Sindaco di S.Piero Patti Avv.to Ornella TROVATO, con questo provvedimento viene fatta giustizia a fronte di una legge illegittima. E’ una vittoria di tutti i Sindaci e dell’ANCI, che fin da subito , si è schierata in difesa di tutti i comuni della Sicilia.

 

 

Redazione da comunicato stampa

Se adeguarsi vuol dire rubare, io non mi adeguo.

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