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LIPARI – Comune non risponde all’istanza di una cittadina, condannato a pagare 2.500 euro

LIPARI – Comune non risponde all’istanza di una cittadina, condannato a pagare 2.500 euro
Gennaio 02
12:58 2016

La Pubblica Amministrazione non può non tenere conto e non rispondere all’istanza di un cittadino, è questo in breve, quanto confermato dal Tar di Catania che ha condannato il Comune di Lipari a pagare 2.500 euro per non aver risposto all’istanza di una cittadina.

La P.A. non può più respingere nemmeno le istanze inviatele per email, pretendendo la forma cartacea o la firma digitale; ogni ente deve dotarsi di un indirizzo PEC e utilizzarlo, necessariamente, per comunicare con il pubblico.

L’Amministrazione non può più far finta di niente: quando riceve un’email al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, da parte del cittadino, contenente un’istanza, ha il dovere di rispondergli, fornendo tutte le informazioni necessarie.

La legge “anticorruzione”, infatti, obbliga ciascun ente a dotarsi di un indirizzo PEC e di renderlo noto tramite il proprio sito web istituzionale. A questo indirizzo, ciascun cittadino ha la facoltà di rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Il cittadino non ha l’obbligo di dotarsi, a sua volta, di un indirizzo di posta elettronica certificata per dialogare con gli enti pubblici. È sufficiente, al contrario, che invii una email semplice. A questa mail l’amministrazione ha sempre l’obbligo di fornire una risposta, anche se ha già predisposto un servizio di navigazione e informazione sul proprio sito.

L’email del cittadino, una volta arrivata a destinazione, verrà poi smistata attraverso i sistemi di protocollazione informatica.

Potendo il cittadino inviare una email semplice e non necessariamente certificata, l’amministrazione potrebbe pretendere la scansione del documento di identità o gli estremi dello stesso.

Il problema, non si pone per le aziende, già obbligate per legge a munirsi di una PEC.

Qualora per la presentazione dell’istanza si rendessero necessarie eventuali marche da bollo, il pagamento dell’imposta non potrà costituire un ostacolo all’invio dell’istanza per email, in quanto spetta All’amministrazione indicare al cittadino le modalità per assolvere, in modalità telematica, al pagamento del bollo.

Redazione

Se adeguarsi vuol dire rubare, io non mi adeguo.

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